(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna  n.
                      20 del 12 febbraio 2010) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La presente legge, in  coerenza  con  la  legge  regionale  28
luglio  2008,  n.  16  (Norme  sulla  partecipazione  della   Regione
Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto  comunitario,
sulle attivita' di rilievo internazionale della Regione  e  sui  suoi
rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25  dello
Statuto regionale) detta norme: 
      a) in materia di sportello unico per le attivita' produttive; 
      b) di recepimento della direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,  relativa  ai  servizi
nel mercato interno; 
      c) per il superamento della procedura di infrazione comunitaria
n. 2007/4541 concernente la professione di maestro di sci; 
      d) in materia di partecipazioni societarie. 
    2.  La  Regione  garantisce,   nel   rispetto   della   direttiva
2006/123/CE, ai prestatori di servizi degli Stati membri  dell'Unione
europea, la liberta' di stabilimento nonche' il diritto  alla  libera
prestazione di servizi nel territorio regionale.